Questa sezione è da considerarsi superata perché, in applicazione del D.M. 25 ottobre 2016 n. 294, a far data dal 17 febbraio 2017 ha preso avvio la fase di subentro dell’Autorità di bacino distrettuale in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali.
Il bacino di competenza dell'Autorità è compreso nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali
Piazza Vittoria 5 - 38122 Trento TN - Tel 0461 236000 - Fax 0461 233604 - Codice Fiscale 96021760226
Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Presentazione dell'Autorità di bacino del fiume Adige
La Legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12). Il bacino idrografico è l'ambito ottimale per azioni di difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque. L'Autorità di bacino è l'ente istituito per consentire interventi di pianificazione integrata a scala di bacino.
L'Autorità è un organismo misto, costituito da Stato e Regioni, che opera, in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici considerati come sistemi unitari.
Il bacino idrografico del fiume Adige interessa aree comprese nelle regioni Trentino-Alto Adige (quasi per intero il territorio provinciale di Bolzano e oltre la metà del territorio provinciale di Trento) e Veneto (la Lessinia, in provincia di Verona e di Vicenza), nonché, per una piccola parte, nel territorio svizzero. Dalla Val Lagarina l’Adige assume carattere di fiume di pianura fino alla località di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino tributario. Da qui al mare Adriatico, per circa 110 km, il fiume è per lo più pensile.
La presenza di due province autonome introduce un elemento di complessità particolare sotto il profilo normativo ed amministrativo, che richiede la necessità di armonizzare all’interno di questo bacino l’attuazione delle normative nazionali preservando le specifica peculiarità derivanti dall’applicazione dello Statuto di autonomia delle due Province.
L'Autorità di bacino è quindi luogo di intesa unitaria e sinergia operativa fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino, caratterizzato da complesse problematiche ambientali.
Mediante l'Autorità vengono rafforzate le funzioni di cooperazione, di coordinamento e di concertazione, secondo criteri e indirizzi comunemente assunti dalle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Istituzionale, e potenziate le funzioni tecnico-consultive e tecnico-operative nelle materie di comune interesse dell'intero bacino idrografico.
L'Autorità di bacino del fiume Adige ha sede a Trento, ove si è insediata nell'autunno del 1990.
Le funzioni
La finalità generale dell'Autorità è la tutela ambientale dell'intero bacino idrografico, secondo i seguenti obiettivi:
-
difesa idrogeologica e della rete idrografica;
-
tutela della qualità dei corpi idrici;
-
razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche;
-
regolamentazione dell'uso del territorio.
Gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione, programmazione e attuazione sono:
-
sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici;
-
difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua;
-
moderazione delle piene;
-
disciplina delle attività estrattive;
-
difesa e consolidamento dei versanti e delle zone instabili;
-
contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi;
-
protezione delle coste;
-
risanamento delle acque superficiali e sotterranee;
-
razionalizzazione degli usi delle risorse idriche superficiali e profonde;
-
svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica;
-
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti;
-
regolamentazione dei territori per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e aree protette;
-
gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici di settore;
-
riordino del vincolo idrogeologico.
Gli strumenti
Il principale strumento di pianificazione e programmazione dell'Autorità è costituito dal Piano di bacino idrografico. Piano territoriale di settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le attività e le norme d'uso.
Le disposizioni del Piano, una volta approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, l'Autorità opera avvalendosi di altri strumenti quali gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.
Lo Schema previsionale e programmatico costituisce lo strumento per l'individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo in attesa dell'adozione del piano di bacino (art.31 Legge 183/1989).
Definisce le linee strategiche generali del piano e specifica le attività necessarie alla sua redazione. Individua le principali criticità, le linee d'intervento e delinea una prima stima del fabbisogno finanziario. Programma gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitanti, e per la razionale utilizzazione delle acque.
Le nuove competenze per l'attuazione delle direttive europee
A partire dal 2004, dopo la legge 308/2004 recante Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, il sistema delle Autorità di bacino è stato interessato da un ampio riordino della legislazione in materia ambientale per adeguarla ai principi ormai consolidati a livello comunitario (Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/Ce).
Con il decreto legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale, emanato in attuazione della delega, si compie un ulteriore passo verso il modello europeo, con la ripartizione del territorio nazionale in otto distretti idrografici, in generale come aggregazione dei bacini preesistenti. Fra questi, il Distretto delle alpi orientali, al quale appartengono i seguenti bacini idrografici:
-
bacino dell’Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 183/1989;
-
bacini dell’Alto Adriatico, comprendenti i bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta - Bacchiglione, già bacini nazionali ai sensi della legge 183/1989;
-
bacini del Lemene e del Fissero – Tartaro - Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 183/1989;
-
bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), del Levante, quello dei tributari della Laguna di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e quello scolante della laguna di Venezia, già bacini regionali ai sensi della legge 183/1989.
Il Decreto prevede per ciascuno distretto l’elaborazione di un Piano di bacino e ne attribuisce la competenza alla redazione ad Autorità di bacino distrettuali, definite giuridicamente come enti pubblici non economici.
Le Autorità di bacino esistenti dovevano essere abrogate e sostituite da nuove Autorità di bacino distrettuali, a far data dal 30 aprile 2006. In realtà, mancando l’atto normativo di istituzione delle Autorità di distretto, si è creata una situazione di vuoto istituzionale, parzialmente risolta dal primo decreto correttivo (D. Lgs. 284/2006) che ha prorogato le Autorità di bacino, in attesa delle conclusioni del processo di revisione e correzione del decreto.
Nel 2009, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 13 della Direttiva Quadro Acque, in attuazione della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, l’Autorità di bacino ha partecipato alla elaborazione del Piano di gestione del distretto delle Alpi Orientali, adottato nel febbraio 2010.
Fino al 2015, in attuazione di quanto previsto dall’Articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, le Autorità di bacino nazionali devono contribuire agli adempimenti degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni.
Con riferimento alla prima, si tratta di provvedere all’aggiornamento dei piani di gestione delle acque, svolgendo funzioni di coordinamento nei confronti delle Regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici.
Per quanto riguarda la seconda, recepita con il decreto legislativo n. 49/2010, le Autorità, unitamente alle Regioni, ciascuna per la parte di territorio di competenza, devono predisporre il Piano di gestione delle Alluvioni. Anche in questo caso le autorità devono garantire la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza.